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Coronavirus. Ecco cosa rischi se infrangi i decreti anti-contagio

L’emergenza Coronavirus continua a tenere in casa i cittadini italiani, che si attengono alle norme e alle prescrizioni dettate dal Presidente del Consiglio e dai vari presidenti di Regione. Non mancano però i furbetti che si ostinano ad uscire anche quando non vi è alcuna necessità. In troppi sono infatti convinti che seppur si viene sorpresi fuori casa, il massimo rischio in cui si incorre è una semplice multa di massimo 206. Nulla di più falso. Nel caso in cui si viene infatti sorpresi fuori casa, e non sia possibile dimostrare alcuna necessità, i rischi sono molto più alti. Ne abbiamo parlato con il Dottore in Legge Francesco Romanelli, che ha approfondito per noi e per voi la questione.

Dottor Romanelli, cosa si rischia se non rispettiamo la normativa emanata per prevenire il contagio da Covid 19?

Se ci sorprenderanno a gironzolare in città senza alcuna valida motivazione (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute), le forze dell’ordine redigeranno un verbale a nostro carico ove indicheranno, assieme alla data, ora, luogo ecc, altresì le nostre generalità e la fattispecie di reato violata, cioè l’art. 650 c.p. (“inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”). Trattasi di un reato (nello specifico, una contravvenzione, da non confondere però con la “multa” che prendiamo se eccediamo i limiti di velocità con l’auto) punito con l’arresto sino a 3 mesi o, in alternativa, l’ammenda fino a 206 euro.

In secondo luogo, è necessario chiarire che l’ammenda non sarà irrogata dalle Forze dell’Ordine (a differenza di quanto erroneamente si dice, anche da parte di qualche esperto del diritto) ma da un Giudice, dopo lo svolgimento di un processo.

Quindi, ricapitoliamo non si tratta di una multa di massimo 206 euro. Giusto?

Assolutamente no, in seguito infatti gli agenti di P.G. comunicheranno tale circostanza all’Ufficio di Procura competente per territorio e, a seguito di iscrizione nel registro delle notizie di reato (volgarmente detto “registro degli indagati), nascerà un vero e proprio procedimento penale“.

Quindi ci sarà un vero processo?

Ci sono due possibilità. Potrà accadere (come di fatto succederà) che il PM chiederà al GIP di emettere un decreto penale di condanna con il quale si verrà condannati a pagare una pena pecuniaria. Se al decreto penale non si farà opposizione (decidendo di pagare o disinteressandosi di farlo), il passaggio in giudicato dello stesso comporterà l’Indicazione della pena sul casellario giudiziale. In pratica ci si sporcherà la fedina penale, per dirla semplice).

Se, invece, si deciderà di fare opposizione al decreto penale (entro 15 giorni dalla sua notifica), l’imputato potrà chiedere al GIP di essere ammesso a pagare una somma di denaro (si tratta della oblazione, nel caso in esame detta “facoltativa”): il pagamento estinguerà il reato e la fedina penale continuerà ad essere pulita (se non vi sono altri precedenti penali, ovviamente). Naturalmente si dovrà aggiungere anche il costo del legale che accompagnerà l’imputato nel corso di queste operazioni“.

Bene, e nel caso in cui diamo una falsa giustificazione?

Se faremo delle dichiarazioni mendaci in merito all’esigenza che ha comportato l’allontanamento, risponderemo del reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, disciplinato all’art. 483 c.p. e punito con la reclusione sino a 2 anni.

E se diamo false generalità?

“Se, poi, al pubblico ufficiale attesteremo falsamente le nostre generalità, risponderemo del grave reato previsto e punito dall’art. 495 c.p. cioè «falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», che prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni.
Per tale reato è possibile l’arresto facoltativo in flagranza.

Tutto ciò, ovviamente, considerando un comportamento corretto durante il controllo da parte degli agenti delle FF.OO. i quali, se ci opporremo aggredendoli mentre stanno compiendo la loro attività, ci denunceranno per resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 c.p. e per le eventuale lesioni loro cagionate.

I decreti prevedono che in caso di presenza di sintomi non debba uscire di casa per alcun motivo. Cosa succede se infrango questa norma?

Nei casi più gravi, le condotte connesse alla inosservanza della normativa per prevenire il contagio e la diffusione del virus Covid19 potranno configurare altresì i reati di lesioni ed omicidio, dolosi o colposi, nonché di epidemia, dolosa o colposa.

Nel caso un soggetto si disinteressi dei propri sintomi, continuando ad uscire e porre in essere condotte che possano provocare contagi, potrà rispondere dei delitti di lesione ed omicidio colposo (se sarà provato il nesso causale, cioè che la lesione o la morte sia stata direttamente provocata dalla propria condotta delittuosa).

Se, invece, tale soggetto decidesse consapevolmente di contagiare altre persone, si configureranno i delitti di lesioni od omicidio volontari (allo stesso modo di colui che, pur sapendo di essere malato di HIV, intrattenga rapporti sessuali non protetti con numerose persone)”.

Infine, molto si parla in questi giorni di denunce per epidemia.

L’art. 438 c.p. punisce con l’ergastolo chiunque cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Tale diffusione deve avvenire in modo rapido, per un gran numero di persone nonché in un ambito territoriale molto ampio. Si dovrà provare nel processo che la volontà del trasgressore del DPCM suddetto fosse quella di diffondere il virus Covid-19.

Viceversa, se non v’è coscienza e volontà di diffondere il virus, ma ciò nonostante la diffusione avvenga, si risponderà di “epidemia colposa” ai sensi dell’art. 452 del Codice Penale.

Quindi, tirando le somme, se uscirò di casa senza giustificazione, risponderò del delitto di cui all’art. 650 c.p.. Se, invece, farò dichiarazioni mendaci in ordine alla stessa, del reato di cui all’art. 483 c.p. mentre se attesterò falsamente le mie generalità, del reato di cui all’art. 495 Codice Penale“.

In Campania, Il governatore De Luca, ha imposto la quarantena per chi viene sorpreso in strada senza motivo. Cosa succede se si infrange questa regola?

Se, poi, violerò l’obbligo di stare 14 giorni in quarantena risponderò nuovamente per l’art. 650 c.p., salvo non abbia contratto il virus e, quindi, debba stare obbligatoriamente in isolamento per evitare il contagio certo di altri soggetti. In tal caso, se sono inconsapevole del mio stato di salute, risponderò di lesioni colpose o omicidio colposo qualora provocherò la morte di una o più persone oppure di epidemia colposa se provocherò una vasta diffusione del virus. Viceversa, se deciderò coscientemente di contagiare come un vero e proprio “untore”, per lesioni o omicidio volontari o epidemia dolosa (sempre che la diffusione del virus sia avvenuta su larga scala)“.

 

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