De Luca più duro di Conte: “Chiusi parchi e impianti sportivi”

La situazione Coronavirus non è ai livelli delle Regioni del Nord, ma giorno dopo giorno si contano decine di casi in più. Per questo il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intende utilizzare il pugno duro per impedire la diffusione. Qualche minuto fa il Governatore ha emanato una nuova ordinanza con regole ancora più stringenti.

L’ordinanza

Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020. su tutto il territorio della regione Campania si osservano le seguenti disposizioni. Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione. fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020; I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità —che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI.

E’ responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico.

Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad es., bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020, come integrato dalle presenti disposizioni, ed hanno l’obbligo di sospensione immediata delle attività vietate, quali bar, video-giochi, scommesse. È vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari.

È fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso.

Resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.

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